STATUTO
ASSOCIAZIONE GENITORI PER UN’ EDUCAZIONE BILINGUE – AGEBI
COSTITUZIONE – SEDE – SCOPO
Art. 1) È costituita l’Associazione denominata “ASSOCIAZIONE GENITORI PER UN’ EDUCAZIONE BILINGUE – AGEBI”.
L’Associazione ha sede all’indirizzo stabilito dal Consiglio Direttivo, attualmente presso Istituto comprensivo J. A. Comenius con sede in Trento fr. Cognola in Via Ponte Alto, 2/1.
Art. 2) L’Associazione ha lo scopo di:
a) promuovere e sostenere le forme di sperimentazione dell’insegnamento scolastico bilingue-veicolare;
b) promuovere e sostenere attività culturali e formative per i genitori, per gli alunni, per la comunità scolastica e per il territorio;
c) produrre materiali informativi ed editoriali sulle tematiche educative, culturali e sul bilinguismo;
d) promuovere e sostenere relazioni con istituzioni italiane – in particolare con l’Istituto J.A. Comenius, il Comune di Trento e la Provincia Autonoma di Trento – altri enti locali, agenzie formative e gestionali del territorio;
e) promuovere e sostenere relazioni con istituzioni estere coinvolte nella sperimentazione bilingue, in particolare con quelle del Land Tirol, tenuto conto dei legami storici e culturali transfrontalieri e del “Protocollo d’intesa tra la Provincia Autonoma di Trento e il Land Tirol per la creazione sperimentale di sezioni di scuola bilingui con programmi scolastici integrati a Innsbruck e a Trento”;
f) promuovere e sostenere relazioni con altre istituzioni interessate alle stese finalità;
g) svolgere attività di assistenza culturale, tecnica, amministrativa insieme ai genitori, agli alunni e al personale scolastico.
Le specifiche modalità per conseguire gli scopi statutari vengono definite dal Consiglio Direttivo.
Art. 3) L’Associazione non ha fini di lucro.
Non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
COMPOSIZIONE SOCIALE, ADESIONE ED OBBLIGHI, RINUNCIA, DECADENZA ED ESCLUSIONE.
Art. 4) Oltre ai fondatori, sono ammessi di diritto come soci “Ordinari” i genitori degli alunni frequentanti le classi in cui viene utilizzato l’insegnamento veicolare della provincia di Trento che ne facciano richiesta. Possono inoltre associarsi le persone fisiche, giuridiche od Enti pubblici o privati anche non riconosciuti, comunque interessati al progetto ed agli scopi dell’Associazione i quali, a seguito di domanda, siano ammessi con delibera del Consiglio Direttivo. All’atto dell’iscrizione gli associati versano la quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio stesso. L’Assemblea degli Associati potrà decidere di volta in volta le modalità di associazione, i diritti e gli obblighi correlati alle figure degli associati “Ordinari”, degli associati cosiddetti “Onorari” e degli associati cosiddetti “Sostenitori”, nonché le quote annuali minime di associazione. Gli associati che non versino la loro quota annua stabilita dal Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre di ogni anno decadono ad ogni effetto. A cura del Consiglio Direttivo viene conservato e tenuto aggiornato il Libro degli associati. Il Consiglio Direttivo non è obbligato a comunicare i motivi delle sue decisioni in ordine alla domanda di ammissione degli aspiranti associati. La sua decisione è inappellabile. L’associato può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento, con effetto dall’esercizio successivo, dando comunicazione scritta al Presidente. Egli non avrà più diritto al rimborso delle somme a qualsiasi titolo versate né vantare diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione. La quota sociale non è cedibile o trasmissibile. L’Assemblea degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo, può concedere a persone fisiche o giuridiche la figura di socio “onorario”. Tali soci sono esonerati dal versamento della quota annuale. I soci sostenitori sono persone fisiche o giuridiche che versano una quota maggiore di quanto stabilito. Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Ogni associato ha diritto ad un solo voto, salvo il diritto ad avere deleghe, per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
Art. 5) L’esclusione dell’associato deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:
a) per il verificarsi di fatti che contrastino con gli scopi dell’Associazione;
b) per morosità;
c) per grave inosservanza degli obblighi previsti dal presente Statuto e/o nascenti dalle deliberazioni degli organi associativi.
La morosità si verifica dopo che siano trascorsi 90 giorni dalla scadenza del pagamento.
ORDINAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 6) Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) la Presidenza;
d) il Collegio dei revisori – ove costituito;
e) il Collegio dei probiviri.
A comporre il Consiglio Direttivo possono essere eletti solo coloro che siano associati.
Tutte le cariche elettive sono gratuite.
ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
Art. 7) L’Assemblea degli associati è costituita dagli associati, iscritti nell’apposito Libro ed in regola con il pagamento dei contributi, i quali tutti sono vincolati, anche se assenti o dissenzienti, dalle sue deliberazioni. E’ ammesso il voto per rappresentanza ad altri associati con il massimo di 5 deleghe.
Art. 8) L’Assemblea degli associati si riunisce nella sede sociale o altrove almeno una volta all’anno.
L’Assemblea:
a) provvede all’approvazione del bilancio annuale e discute la relazione del Presidente sull’attività svolta;
b) approva il programma annuale e relativa previsione delle entrate e delle uscite per l’esercizio in corso;
c) formula proposte al Consiglio Direttivo per l’attività dell’Associazione
d) elegge i componenti il Collegio dei sindaci revisori ed i componenti il collegio dei probiviri;
e) elegge i componenti del Consiglio Direttivo dell’Associazione;
f) delibera sulle modifiche statutarie;
g) delibera l’adesione ad altri organismi;
h) delibera lo scioglimento e messa in liquidazione dell’Associazione.
L’Assemblea degli associati discute quant’altro venga comunque sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea degli associati è convocata dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo degli associati con domanda motivata e sottoscritta. L’avviso di convocazione da inoltrarsi almeno 7 giorni solari in anticipo rispetto alla data di convocazione, può essere inoltrato con ogni mezzo che ne dimostri il ricevimento da parte dell’associato, compreso quello via e-mail all’indirizzo del destinatario con conferma di lettura e deve contenere l’indicazione di luogo, giorno ed ora della riunione e l’elenco degli argomenti da trattare. L’Assemblea degli associati è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati anche per delega e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. La seconda convocazione, può disporsi purché sia trascorso almeno un giorno dalla prima. L’Assemblea degli associati in seconda convocazione è valida qualsiasi sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei presenti. Il voto è sempre espresso in forma palese escluso il caso di decisione diversa dell’Assemblea degli associati assunta a maggioranza dei presenti. Le deliberazioni dell’Assemblea degli associati devono risultare da un verbale redatto da un segretario, eletto all’inizio dell’Assemblea, e sottoscritto dal Presidente che presiede l’adunanza. In caso di assenza o impedimento del Presidente, l’Assemblea degli associati sarà presieduta dal Vice Presidente. Per le modifiche statutarie è necessaria la convocazione di una Assemblea straordinaria degli associati che in prima convocazione sarà necessaria la presenza almeno della metà degli associati, in seconda convocazione dovranno essere presenti almeno un terzo degli associati, e delibererà con il voto favorevole dei 2/3 degli associati presenti anche rappresentati per delega.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 9) Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 10 Consiglieri eletti tra gli associati, su decisione dell’Assemblea.
I Consiglieri durano in carica 2 anni e sono rieleggibili. Verificandosi una vacazio di un componente, per qualsiasi causa nel corso dell’anno, il Consiglio Direttivo coopta un nuovo Consigliere per la residua durata del Consiglio Direttivo in carica ed alla prima assemblea sarà sottoposta ad eventuale ratifica su richiesta scritta di 10 soci. Il nominato potrà dalla designazione partecipare alle riunioni ed ai lavori del Consiglio Direttivo a pieno titolo e, quindi, con diritto di voto.
Art. 10) Spetta al Consiglio Direttivo l’amministrazione dell’Associazione nel senso più ampio e lo svolgimento di ogni azione intesa al conseguimento dei fini statutari.
In particolare:
a) elegge nel suo seno il Presidente il Vice Presidente ed il tesoriere;
b) redige la relazione da presentare all’Assemblea degli associati;
c) delibera il programma di lavoro;
d) delibera circa la costituzione di eventuali commissioni consultive e ne designa i componenti, anche in persone estranee agli organi associativi, stabilendone attività e compensi;
e) delibera sull’ammissione dei richiedenti non ammessi di diritto e sull’esclusione degli associati;
f) designa i rappresentanti dell’Associazione in seno ad altri organismi costituiti o costituenti;
g) provvede all’amministrazione del patrimonio ed alla gestione dell’Associazione;
h) redige Regolamenti interni e nomina consulenti per incarichi continuativi;
l) delibera annualmente l’importo della tassa d’iscrizione e della quota associativa.
Può delegare parte delle sue attribuzioni ad un Comitato esecutivo od anche ad uno o più componenti del Consiglio stesso, determinandone in ogni caso compiti e deleghe.
Art. 11) Il Consiglio Direttivo è convocato ordinariamente dal Presidente e su richiesta scritta di almeno 1/3 dei consiglieri.
L’avviso di convocazione deve essere recapitato, anche via e-mail, almeno 2 giorni prima di quello fissato per la riunione e portare l’indicazione del luogo, che potrà essere diverso dalla sede, giorno ed ora della riunione e l’elenco degli argomenti da trattare. Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità ha prevalenza il voto del presidente. Per le nomine si procede a maggioranza relativa con eventuale ballottaggio in caso di parità.
Art. 12) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente. In sua assenza o impedimento dal Vice Presidente. In loro assenza presiede il Consigliere scelto dallo stesso Consiglio Direttivo. Funge da segretario la persona designata dal Consiglio anche tra estranei. I verbali, sottoscritti da chi ha presieduto e dal Segretario della riunione, saranno riportati su apposito Libro e conservati agli atti dell’Associazione. Potranno essere consultati dai Consiglieri. Nella prima riunione successiva se ne darà lettura per l’approvazione.
PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E TESORIERE
Art. 13) Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti nella prima riunione successiva al suo insediamento.
Art. 14) Il Consiglio Direttivo nomina altresì nel suo seno il Vice Presidente dell’Associazione. Il Vice Presidente assume compiti di sostituzione del Presidente stesso in caso di impedimento o decadenza. Verificandosi la vacanza nella carica di Presidente, il Vice Presidente convocherà il Consiglio Direttivo per la relativa elezione entro 90 giorni dall’evento che l’ha provocata.
Art. 15) Il Presidente rappresenta l’Associazione ad ogni effetto di legge e di Statuto, in tutte le sedi e gli organismi, ed è responsabile del suo andamento. Egli convoca e presiede l’Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo: ne orienta e dirige i lavori. Dà esecuzione e sovraintende all’esecuzione delle delibere degli organi medesimi. Gli competono i poteri e le facoltà per la gestione ed amministrazione dell’Associazione. Ha compiti di promozione, iniziativa e coordinamento ed adempie a tutti i compiti e funzioni che gli vengono delegati dai competenti organi associativi. In casi di reale urgenza può assumere i provvedimenti che ritiene necessari, chiedendo poi al più presto approvazione e ratifica all’organo competente. Ha facoltà inoltre su mandato del Consiglio Direttivo di conferire incarichi o procedure speciali a professionisti e terzi per singoli atti o serie di atti, delimitandoli e provvedendo alla determinazione dei compensi.
Art. 16) Il Vice Presidente ha compiti di coadiuzione del Presidente. Il Presidente stabilirà continuamente, o volta a volta, gli ambiti di collaborazione compreso o meno l’uso della firma associativa.
Art. 17) La cassa dell’associazione è amministrata dal Tesoriere nominato dal Direttivo nella persona diversa dal Presidente. Il Tesoriere rende conto del proprio operato mediante tenuta dell’apposito foglio di cassa delle entrate e delle uscite.
COLLEGIO DEI REVISORI
Art. 18) Il Collegio dei revisori, quando espressamente previsto e nominato dall’assemblea, è costituito da 1 a 3 revisori anche non associati. Il revisore unico o il Collegio dei revisori dura in carica un triennio ed è rieleggibile. Ove previsto, il revisore unico o i revisori devono essere invitati ai lavori del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea degli associati.
Art. 19) Delle riunioni e degli accertamenti e verifiche eseguite, i revisori redigono regolare verbale, sottoscritto da tutti i partecipanti. L’iniziativa per le riunioni spetta regolarmente al Presidente del Collegio.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 20) Il Collegio dei probiviri ha compito di vigilare sulla corretta applicazione dello Statuto, di dirimere eventuali controversie che dovessero incorrere tra gli associati o tra gli associati e l’associazione. Si compone di tre membri indicati dall’Assemblea degli associati che designa il Presidente, scelti tra personalità di sicuro prestigio nei vari campi di attività, anche non associati. Durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Al Collegio dei probiviri potranno essere rivolte anche richieste di pareri da parte degli organi associativi.
Art. 21) Il Collegio si autodisciplina, stabilisce i luoghi dei propri incontri, la frequenza di essi, la documentazione che gli deve essere fornita, il modo di conservazione dei propri fascicoli e dei lodi emessi che saranno comunque inappellabili.
GESTIONE FINANZIARIA
Art. 22) L’esercizio finanziario ha decorrenza dal 1° settembre e si chiude con il 31 agosto di ogni anno.
Art. 23) Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dai contributi associativi annuali o tasse di iscrizione;
b) da ogni altra entrata anche occasionale ed eventuale a titolo di contributo o di liberalità da terzi.
Art. 24) Il bilancio consuntivo, con le relazioni che lo illustrano, deve essere tempestivamente predisposto in forma definitiva dal Consiglio Direttivo di norma entro il 30 novembre di ogni anno, insieme al programma annuale e relativa previsione delle entrate e delle uscite per l’esercizio in corso. É ammesso l’esercizio provvisorio nella misura di 3/12 delle spese dell’esercizio precedente. Subito dopo tale approntamento deve essere posto a disposizione del Collegio dei revisori. Se non diversamente disposto dall’Assemblea degli Associati il bilancio può essere redatto nella forma di rendiconto delle entrate e uscite di cassa.
PATRIMONIO
Art. 25) Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dai beni di proprietà dell’associazione;
b) dalle somme accantonate per qualunque scopo;
c) da ogni eventuale bene mobile o immobile, che appartenga all’Associazione per donazione, lascito, successione o rapporti analoghi. Della conservazione dei beni materiali è responsabile il Tesoriere il quale tiene aggiornato l’inventario del Patrimonio.
Art. 26) L’ordinaria amministrazione del patrimonio è di competenza del Presidente il quale informa il Consiglio Direttivo, in occasione delle riunioni dello stesso, degli atti compiuti. Le delibere relative alla straordinaria amministrazione del patrimonio sono di competenza del Consiglio Direttivo. Gli atti amministrativi sono sottoscritti dal Presidente o da chi lo sostituisce.
Art. 27) Nessun diritto sul patrimonio spetta agli associati per qualunque ragione cessino di essere tali (dimissioni, recesso, decadenza, esclusioni) durante la vita dell’Associazione.
DURATA E SCIOGLIMENTO
Art. 28) L’Associazione ha durata a tempo indeterminato. Lo scioglimento potrà avvenire:
a) in forza di legge;
b) per deliberazione dell’Assemblea degli associati;
c) per impossibilità sopravvenuta di funzionamento.
Art. 29) Verificandosi il caso di scioglimento, l’Assemblea degli associati nominerà uno o più liquidatori, scelti anche tra estranei all’Associazione, determinandone poteri, facoltà ed eventuali compensi.
L’importo netto risultante a liquidazione ultimata, dimessa ogni passività e definitivo ogni sospeso, sarà devoluto all’Istituto comprensivo J. A. Comenius o ad altri enti o associazioni con la medesima finalità secondo le deliberazioni prese dall’Assemblea degli associati a maggioranza qualificata, su proposta del Presidente, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996 n. 662.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 30) Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto si fa richiamo alle disposizioni di legge in materia.
Art. 31) Ogni questione o controversia che dovesse insorgere tra gli associati e l’Associazione o i suoi organi, fra i componenti degli organi medesimi (compresi fra essi i liquidatori in caso di scioglimento e messa in liquidazione dell’Associazione) relativamente all’interpretazione ed esecuzione del presente Statuto e dei Regolamenti, comunque, dovrà essere devoluta per la soluzione, anche relativamente alle eventuali spese, al Collegio dei Probiviri.